Cassazione, se la musica disturba in condominio i vicini di casa è reato

Se la musica disturba i vicini di casa è reato. Il genitore risponde per violazione dell’obbligo di vigilanza se lo stereo in casa è tenuto a un volume troppo alto

Cassazione, se la musica disturba in condominio i vicini di casa è reato

Ascoltare la musica ad alto volume costituisce reato. Rischia, dunque, una condanna penale il genitore che non impedisce al figlio adolescente di tenere il volume dello stereo troppo alto, tanto da disturbare tutto il condominio. È infatti necessario vigilare sul minore, anche se giudicato in un separato processo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 53102 del 15 dicembre 2016, ha respinto il ricorso di un papà condannato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale per le intemperanze del figlio quasi maggiorenne. Nel motivare la conferma della decisione della Corte d’Appello di Roma, la terza sezione penale del Palazzaccio ha chiarito che l’art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori…”, secondo quanto previsto dall’art. 2048 cod. civ.

Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità, espressamente consentita dal comma 3 dell’art. 2048 cit., di provare di non avere potuto impedire il fatto. Si è del resto ulteriormente chiarito che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

Dunque, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il vicino disturbato dalla musica troppo alta così come da schiamazzi, televisore ecc. alla luce di questa sentenza della Cassazione, non rimane privo di tutela. Se, infatti, il rumore supera la soglia di “normale tollerabilità”, si configura un illecito penale ed egli può agire dinanzi al giudice per ottenere non solo il risarcimento del danno ma anche una condanna penale e, se del caso, un provvedimento di urgenza per intimare al vicino di cessare la condotta lesiva della quiete e del riposo.

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