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Cassazione: se una minorenne invia ad altri minori selfie spinti, non commette reato

Lo ha stabilito la Cassazione, che ha così respinto il ricorso di un pm dell’Aquila contro il tribunale dei Minori, il quale aveva deciso di non procedere contro una decina di ragazzini che avevano girato alcune foto spinte, ricevute da un’altra amica minorenne, ad altrettanti under 18

Una ragazzina minorenne si fa alcuni selfie spinti e poi li manda ad altri minori, i quali a loro volta li inviano ad altrettanti under 18? Ebbene, non commettono reato. Infatti, le norme in vigore che puniscono lo sfruttamento sessuale degli adolescenti considerano penale la cessione di materiale pedopornografico solamente se “lo stesso è stato realizzato da un soggetto diverso dal minore” cioè, un maggiorenne. Lo ha stabilito la Cassazione, avvisando però al contempo le ragazzine di non scattare foto osè dato i grossi rischi che corrono. La Corte Suprema ha deciso questa sentenza rifiutando il ricorso di un pm dell’Aquila contro il non luogo a procedere emesso dal tribunale dei Minori del capoluogo abruzzese contro dieci ragazzini (sei femmine e quattro maschi) che avevano inviato ad altri under 18, e da questi ultimi ad altri ragazzini ancora, alcuni scatti spinti ricevuti da un’amica coetanea.

La decisione della Suprema Corte
Chiedendo l’annullamento del proscioglimento contro i minori, la Procura dell’Aquila sosteneva che va punita la diffusione del materiale erotico raffigurante un minore in sé e per sé, indipendentemente da chi l’abbia prodotto e come, quindi anche se a farlo dovessero essere altri minorenni o l’under 18 stesso. Invece, la Cassazione ha dichiarato che le norme contro lo sfruttamento sessuale dei minorenni, aggiornate nel 2006 per non lasciare zone grigie, non puniscono la diffusione del materiale pornografico minorile quale ne sia la fonte, anche autonoma, ma soltanto la produzione di materiale alla cui origine ci sia un maggiorenne con il pericolo concreto di diffusione dello stesso. Insomma, c’è reato solamente se l’autore del materiale sia diverso rispetto al minore sfruttato, ossia un maggiorenne, e non ha alcuna importanza se il minorenne abbia dato un eventuale consenso all’altrui produzione di materiale pornografico. Se invece una foto o un filmato vengono realizzati solo tra minori consapevoli, il reato non c’è.

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