Divorzio 2016, addio al mantenimento della moglie: lo afferma la cassazione

La Cassazione analizza la pratica 11.870 e rifiuta l’istanza dell’ex moglie che richiedeva l’assegno divorzile al marito senza lavoro. Adesso la Suprema Corte afferma che se la moglie può lavorare non è necessario il sussidio

Divorzio 2016, addio al mantenimento della moglie: lo afferma la cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11870/2015, si è trovata ancora davanti alla discussa controversia dell’assegno di divorzio in rapporto al coniuge finanziariamente più povero, in modo da potergli garantire lo stesso tono di vita affrontato durante il matrimonio. La Corte ha dovuto esaminare il caso n. 11870 in cui la donna divorziante dal marito, con un matrimonio senza prole, aveva fatto ricorso alla Cassazione chiedendo di vedersi riconosciuto il diritto di percepire l’assegno di divorzio da parte dell’ex coniuge. L’ex moglie, oltre a spiegare che la corte territoriale non aveva preso sotto esame il tenore di vita economico tenuto dalla coppia durante il matrimonio e oltre ad essere stati violati gli obblighi di accertamenti da parte della polizia tributaria, accusava anche l’ex marito, che dopo il divorzio ha convissuto con un’altra donna ed è diventato padre, di aver dichiarato d’aver perso il posto di lavoro quando in realtà si era licenziato per risultare senza alcun reddito, continuando però a lavorare per terzi e percependo anche l’indennità di disoccupazione e beneficiando di una condizione finanziaria superiore rispetto al matrimonio. L’uomo, dinnanzi alla Corte d’Appello, palesava però un peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita d’un figlio, sia per la perdita di lavoro. Mentre la donna, come già è stato specificato dalla stessa Corte d’Appello e dal tribunale, risultava dotata d’idonea capacità lavorativa. Inoltre, le operazioni necessarie da parte della corte territoriale per il riconoscimento economico dei due coniugi aveva portato alla luce pochi elementi dimostrativi collegati alla difficoltà della ricorrente di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto durante il matrimonio. Dunque l’istanza dell’ex coniuge è stata respinta.

Nessun mantenimento se l’ex moglie ha una vita migliore dell’ex marito – La decisione finale della Corte di Cassazione, è stata basata sull’articolo 5 della legge 898/70, mutato nella sua composizione in alcune parti con il D. Lgs. 28 Dicembre 2013, n. 154 in cui si specifica: “[…]Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, in linea di massima, dunque, secondo le ultime modifiche, il coniuge più abbiente, uomo o donna, deve mantenere il coniuge con il reddito più basso fino a quando il coniuge che riceve l’assegno non si rifà una nuova famiglia.

In questo caso né l’ex moglie, né il marito disponevano di una stabilità economica tale da poter sostenere l’altro: la donna, come stabilito dalla sentenza della Cassazione, ha la possibilità di poter lavorare e quindi di raggiungere un tono di vita simile a quello di cui ha goduto durante il matrimonio; l’ex marito, non può richiedere il mantenimento alla moglie anche perché lui, oltre ad avere una figlia, convive con un’altra donna, in grado di poterlo mantenere e quindi neanche lui risulta bisognoso d’assegno divorzile. Sono tutti cavilli legali che al giorno d’oggi continuano a fare la differenza.

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