DVR: cos’è il documento valutazione rischi

Il documento è una assunzione di responsabilità circa la consapevolezza (del datore di lavoro) di ciò che potrebbe accadere in un’azienda ed in che misura andrebbe ad impattare con la sicurezza e la salute dei dipendenti

DVR: cos'è il documento valutazione rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (in seguito DVR) è lo strumento documentale (sia cartaceo che in formato elettronico) con cui il datore di lavoro effettua una valutazione (ed in seguito una stima) della probabilità che sul luogo di lavoro si presenti un evento dannoso, a scapito dei suoi dipendenti, fornendo contestualmente una “unità di misura” dei danni derivanti. Come ben si intende il documento è una palese assunzione di responsabilità circa la consapevolezza (del datore di lavoro) di ciò che potrebbe accadere in un’azienda ed in che misura andrebbe ad impattare con la sicurezza e la salute dei dipendenti. Il DVR è una delle più importanti “conquiste e garanzie” del mondo del lavoro seppur in continua evoluzione, in perfetta sintonia con il dinamismo produttivo-imprenditoriale del Paese. Procedendo per ordine è necessario soffermarsi su alcuni aspetti formali del DVR come ad esempio: chi è responsabile della stesura, chi offre supporto, obblighi e validità. E’ bene chiarire innanzitutto che il Datore di lavoro è l’unico agente obbligato alla redazione (e sottoscrizione) del DVR senza la possibilità di esercitare potere di delega ad altre figure aziendali. Tra gli obblighi del datore, quello della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito RSPP) sarà funzionale alla stesura del DVR in quanto, il RSPP, il Medico Competente ed il Responsabile dei Lavoratori (RLS) contribuiranno a rendere il contenuto maggiormente completo e valido.

Sempre circa gli obblighi formali, è fatto obbligo di fornire una valida data (che risulti certa e verificabile ad eventuali controlli) al documento con l’ausilio di un timbro postale,di una marca temporale oppure procedendo all’invio ai lavoratori a mezzo Posta elettronica certificata.

E’ importante anche conoscere la tempistica di redazione del DVR, questa va completata entro 90 giorni (dalla data di costituzione della nuova impresa) mentre, in caso di modifica aziendale vi si pone il limite a 30 giorni dall’effettuata modifica.

Per quanto concerne la scadenza, il legislatore non ha fornito una durata del DVR che ne garantisca la validità è bensì responsabilità (e cura) del Datore di Lavoro revisionarne il contenuto a seguito delle modifiche subite dall’azienda.

Il DVR infatti non è assolutamente un documento statico (da esibire in sede di controlli ispettivi) è uno strumento versatile e dinamico che si “muove” e segue di pari passo i cambiamenti aziendali (attrezzature, aumento di sedi, modifiche del processo produttivo, nuove nomine per la responsabilità della sicurezza, etc.) in una logica di piena corrispondenza tra il contenuto e l’azienda cui si riferisce.

Le disposizioni che lo istituiscono sono presenti nel “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – TUSL” (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) ed in tutto il corpo della legge vi si trovano gli obblighi formali e sostanziali da assolvere per far sì che il posto di lavoro risulti sicuro e salubre.
Rispetto ai primi anni dopo l’introduzione, il DVS era obbligatorio solo per le aziende al di sopra di una soglia di lavoratori ma, con le varie modifiche normative, tutte le aziende hanno il dovere di esserne dotate.

Ovviamente, l’aspetto più importante del Documento è il suo contenuto che si snoda in differenti sezioni che spaziano fra i dati aziendali, i ruoli, la formazione in materia di sicurezza, i rischi possibili e valutazione del loro grado di dannosità, misure di prevenzione.

La ratio del DVP infatti risiede nella “pubblicità” di una conoscenza bilaterale, e cioè da parte del datore circa i rischi che si possono verificare nella sua azienda, da parte del lavoratore invece per quanto concerne i ruoli degli addetti alla sicurezza a cui far riferimento, le procedure da seguire in caso di necessità ed in generale ad i probabili rischi a cui si ci si espone ( sia in materia di incidenti sia in materia di esposizione a sostanze tossiche/dannose).

Il Contenuto del DVR non viene calato in una scrittura in carta libera o redatto in modo arbitrario dal redigente, la sua stesura avviene in realtà, sia per facilitarne la compilazione che per assicurare una maggiore completezza, in presenza di un modulo fac simile (spesso messo a disposizione dalle sedi territoriali degli Ordini degli Ingegneri) già predisposto secondo le voci ed i campi che necessariamente devono essere presenti nel Documento.

Lo stesso D.Lgs. 81/2008 prevede infatti per aziende di limitate dimensioni, la possibilità di redigere il DVR con procedura standard costituendo un valido strumento di supporto per effettuare la valutazione dei rischi rapidamente e in maniera guidata.

Per quanto concerne la tipologia di azienda/impresa, il DVR varia in base al settore di riferimento, ciò per garantire appunto una piena corrispondenza fra il contenuto del documento e l’azienda a cui si applica, adattandosi così alle diverse realtà imprenditoriali e produttive.

La funzione del DVR si può definire vitale in quanto garantisce che tutti gli attori imprenditoriali conoscano e siano preparati ai rischi a cui ci si espone con il lavoro nella propria azienda, fermo restando che è buona coscienza del Datore di lavoro, avere interesse nella formazione del personale in materia di salute e sicurezza provvedendo soprattutto a fornire un ambiente lavorativo salubre e sicuro, e del Lavoratore nel richiedere tutte le misure possibili per svolgere i processi produttivi senza mettere a repentaglio la propria salute ed incolumità.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è infatti, “unicamente” un documento obbligatorio per legge, sono invece le azioni concrete che consentono l’applicazione di quanto contenuto, a tutela innanzitutto delle persone e, solo in un secondo momento, in funzione dei processi produttivi.

Per maggiori informazioni sul Documento di Valutazione dei Rischi visitare: http://www.studiohs.it/sicurezza_sul_lavoro/documento_valutazione_rischi_duvri.asp

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