Piacenza, è attiva l’imposta di soggiorno per strutture ricettive e locazioni brevi

In vigore già dal 1° gennaio, l’Imposta di Soggiorno è una tassa a carico di chi pernotterà, fino ad un massimo di 4 notti, in strutture ricettive o immobili destinati all’affitto per meno di 30 giorni, nel territorio del comune di Piacenza

Piacenza, è attiva l'imposta di soggiorno per strutture ricettive e locazioni brevi

A decorrere dal primo gennaio di quest’anno, il comune di Piacenza ha istituito una nuova tassa, detta “Imposta di Soggiorno”, a carico di chi pernotterà, nel territorio comune, in strutture ricettive o in immobili destinati alla locazione breve, ovvero agli affitti fino a massimo 30 giorni. L’imposta di soggiorno è una tassa di carattere locale che, dal 2009, è stata reintrodotta in Italia e che oggi è molto utilizzata, ad esempio, in Toscana, ma che, da inizio secolo, è comune in molti Stati europei, come la Francia e la Spagna, ed extra europei, come gli Stati Uniti. Piacenza, città situata a cavallo tra Lombardia ed Emilia, è una provincia ricca di storia e di siti dal grande interesse storico-culturale e naturale, in cui l’alta qualità della vita è da sempre uno degli obiettivi principali delle Amministrazioni comunali, grazie alla quale, unitamente alla qualità dei servizi offerti, Piacenza è sempre stata classificata come una delle città più appetibili in cui vivere. L’imposta, come vedremo di seguito, incide in maniera quasi irrisoria sui prezzi dei soggiorni, e non abbassa di certo l’attrattività del comune per chi intende soggiornare o affittare casa a Piacenza.

La nuova Imposta di Soggiorno.
Come detto, la nuova tassa è stata attivata già dal 1° gennaio, in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale n° 54 risalente all’11/12/2017, in riferimento ai pernottamenti in:

  • Strutture ricettive, come definite dalla normativa in materia di turismo, rientrano quindi nella casistica: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti vacanze, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture per il turismo rurale, aree attrezzate di sosta temporanea;
  • Immobili residenziali destinati alla locazione breve, ovvero per periodi di tempo di durata non superiore ai 30 giorni, nei quali sono incluse anche le abitazioni che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Si intendono in questa casistica i contratti stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o soggetti che gestiscono portali telematici ubicati nel territorio del Comune di Piacenza.

La normativa in vigore dal 1° gennaio.
Sono soggetti all’imposta i non residenti che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alle locazioni brevi che si trovano nel comune di Piacenza; sono quindi escluse dall’imposta le soste diurne. L’imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi: per consecutività si intende anche il caso in cui, nello stesso soggiorno, sono coinvolte più strutture ricettive.

Le tariffe definite dall’imposta sono le seguenti:

  • 2,00 € per persona a notte in alberghi a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso, residenze turistico-alberghiere a 4 stelle e case e appartamenti vacanze a 4 soli;
  • 1,00 € per persona a notte in alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior, residenze turistico-alberghiere a 3 stelle, case e appartamenti vacanza a 3 soli e strutture agrituristiche a 3,4 e 5 girasoli/margherite;
  • 0,50 € per persona a notte in alberghi a 1 e 2 stelle, residenze turistico-alberghiere a 2 stelle, case e appartamenti vacanze a 2 soli, case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande), case e appartamenti per vacanza a gestione non imprenditoriale, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuaria di alloggio e prima colazione come bed and breakfast, strutture agrituristiche a 1-2 girasoli/margherite e strutture per il turismo rurale, aree attrezzate di sosta temporanea e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Esenzioni e oneri per le strutture.
Sono diverse le categorie di ospite per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta, vediamo quali:

  • I minori di 18 anni;
  • I soggetti che assistono degenti ricoverati;
  • Coloro che prestano servizio di volontariato o che soggiornano a causa calamità naturali;
  • Gli studenti;
  • Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici;
  • I dipendenti della struttura ricettiva;
  • Il personale delle forze armate che soggiorna per esigenze di servizio.

I gestori della struttura ricettiva e i soggetti che incassano il canone, o che comunque intervengono nel pagamento del canone, come intermediari o gestori di portali telematici, degli immobili destinati alle locazioni brevi, sono tenuti ad informare tempestivamente i propri ospiti dell’istituzione dell’imposta e a quantificare l’onere aggiuntivo che essi devono pagare. Tali soggetti interessati devono inoltre:

  • Richiedere l’imposta rilasciandone quietanza, ovvero ricevuta di avvenuto pagamento;
  • Compilare una dichiarazione quadrimestrale entro 15 giorni dalla chiusura del relativo quadrimestre (previa registrazione su apposita piattaforma informatica);
  • Provvedere al riversamento dell’imposta al comune entro 15 giorni dalla chiusura del relativo quadrimestre.

Il Consiglio comunale di Piacenza ha deliberato inoltre di affidare la gestione dell’Imposta di Soggiorno alla società ICA s.r.l., la quale mette a disposizione il proprio sito internet – http://www.icatributi.it/piacenza – per ogni sorta di informazione aggiuntiva e per la modulistica di sorta. Dallo stesso sito web è anche possibile accedere al regolamento comunale inerente la suddetta tassa.

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