Roma, Stepchild adoption: il Tribunale dei Minori dice sì a due papà

Ennesimo sì per un ulteriore caso di stepchild adoption. Ad essere interessati stavolta due papà. Il bimbo di uno dei due è stato adottato dal compagno del padre. Si tratta della terza sentenza nel mese di marzo ad essersi conclusasi favorevolmente per una coppia omosessuale

Roma, Stepchild adoption: il Tribunale dei Minori dice sì a due papà

Una coppia di uomini, due professionisti romani, entrambi quarantenni, aveva fatto richiesta di adozione nel giugno del 2015. La coppia richiedeva che il bimbo di uno dei due, di sei anni, concepito in Canada, grazie ad una madre surrogata, potesse essere adottato anche dall’altro. Dopo un anno ecco la conferma. La sentenza con esito positivo è arrivata dal giudice Melita Cavallo, presidente, fino a gennaio scorso, del tribunale per i minori. Il giudice ha riconosciuto la genitorialità di entrambi secondo l’articolo 44 della legge 184 che disciplina proprio le adozioni speciali. «Bisogna tutelare la continuità affettiva così come riconosciuto dalla legge del 2015», ha affermato il giudice durante un’intervista. Risulta essere il primo caso di uomini che si presentano in tribunale per richiedere il riconoscimento di tale diritto. La prima coppia che aveva fatto richiesta al tribunale per i minori di Roma era una coppia di donne nel luglio 2014 che ancora oggi aspettano la sentenza definitiva della Cassazione. La seconda coppia di donne che, nell’ottobre del 2015, aveva avuto una sentenza favorevole in primo grado, tra meno di un mese si presenterà di fronte alla Corte d’Appello.

Il bimbo è in contatto con la madre biologica
Ad oggi il bambino riconosce la genitorialità di entrambi ma rimane comunque in contatto con la mamma biologica. La coppia conosciutasi durante il periodo universitario, sposatasi in Canada ha visto riconoscersi in meno di un anno il tanto desiderato diritto. Per effetto della stepchild adoption l’adottante assume nei confronti dell’adottato i tipici doveri del genitore, e in particolare il dovere di provvedere all’assistenza morale e materiale dell’adottato, al pari del genitore biologico.

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