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Inps dice stop a indennità di disoccupazione per Co.co.co e contratti a progetto

L’inps, attraverso una nota, mette fine alle indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi e per i contratti a progetto. L’articolo, istituito nel 2015 per via della crisi di disoccupazione, era già stato prorogato nel 2016 ma non nel 2017. L’Inps: «In assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande d’indennità Dis-Coll»

Non ci sarà più indennità di disoccupazione per Co.co.co (collaboratori coordinati e continuativi) né per i contratti a progetto. È proprio l’Inps che ha diffuso questa notizia in una nota. L’indennità di disoccupazione era stata istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n.22 de 2015: questo articolo era stato redatto in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, in seguito alla grave disoccupazione che si era verificata in tutto lo stivale nell’anno 2015. La stessa fu successivamente prorogata dall’art.1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per la disoccupazione che si estese anche nel 2016. Tuttavia, attualmente, l’Inps ha annunciato come «non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017». L’Inps, nella stessa nota, aggiunge: «Pertanto, in assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità DIS-COLL per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017».

Dis-coll era pari al 75% del reddito mensile
Le misure, adottate in seguito ad decreto di Jobs Act dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, prevedeva che l’indennità fosse corrisposta ogni mese in base alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente all’evento di fine rapporto di collaborazione e l’evento stesso (aggiungendo anche tre mesi di contribuzione accreditata), fino ad arrivare anche a 6 mesi dopo la conclusione del rapporto di collaborazione.

La ricezione dell’indennità di Dis-coll, tuttavia, non dava nessun diritto alla contribuzione figurativa e la misura della stessa prestazione era pari al 75% del reddito mensile se quest’ultimo fosse stato inferiore all’importo di 1.195 euro. Tuttavia, la somma non superava mai la massima media mensile che era pari a 1.300 per il 2015. Somma che poi è stata anche rivalutata annualmente con le proroghe in merito alla stessa indennità di disoccupazione.

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