«La scoperta successiva al contratto di locazione di vizi non riconoscibili che rendono l’abitazione pericolosa e non a norma, legittima il conduttore a non pagare i canoni di locazione». E’ quanto sentenziato dalla Suprema Corte in merito al ricorso di un uomo che aveva stipulato contratto di locazione con una società Immobiliare
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza numero 8637/2016, ha stabilito che «la scoperta successiva al contratto di locazione di vizi non riconoscibili che rendono l’abitazione pericolosa e non a norma, legittima il conduttore a non pagare i canoni di locazione». Lo Studio Cataldi, scrive che «la Suprema Corte accoglie così il ricorso di un uomo che aveva stipulato un contratto di locazione con una società Immobiliare, dichiarando all’atto di immissione in possesso, di conoscere lo stato dell’immobile e concordando con la locatrice di eseguire lavori di adattamento e miglioria a proprie spese, previa consenso scritto».
La sospensione del canone è pienamente legittima
«Il conduttore – scrive ancora lo Studio Cataldi – riscontrava tuttavia che nella casa erano presenti 4 cavi elettrici posti a una profondità inferiore a quella regolamentare di almeno 50 centimetri, privi di alcuna protezione». La Corte di Cassazione ha più volte affermato «il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di impossibilità totale del godimento del bene».
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